Con la circolare n. 15/E del 22 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte in materia di rimborsi spese per le trasferte dei lavoratori dipendenti, anche sulle trasferte effettuate all’interno dello stesso comune della sede di lavoro:
– La principale novità riguarda l’esenzione fiscale dei rimborsi per spese di viaggio e trasporto sostenute dal lavoratore in ambito comunale. Superando l’impostazione precedente, non è più richiesto che tali spese siano dimostrate esclusivamente tramite documenti rilasciati dal vettore: è ora sufficiente che le spese siano adeguatamente comprovate e documentate.
– Questo significa, ad esempio, che anche il rimborso chilometrico per l’utilizzo dell’auto propria, calcolato secondo le tabelle ACI, può non concorrere alla formazione del reddito del dipendente, purché supportato da idonea documentazione. Lo stesso principio vale per spese accessorie come pedaggi e parcheggi, se correttamente giustificate.
– La circolare chiarisce inoltre che questa esenzione si applica ai rimborsi erogati a partire dal 1° gennaio 2025, anche se riferiti a spese sostenute nel corso del 2025 nell’ambito di trasferte comunali, in linea con il principio di cassa applicabile al reddito di lavoro dipendente.
Resta ferma l’attenzione sul tema della tracciabilità dei pagamenti, che continua a rappresentare un requisito essenziale per alcune tipologie di spese, in particolare quelle sostenute tramite taxi e NCC.
-Studio Assi & Partners