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La Corte di Cassazione ha chiarito un principio rilevante per i percettori di NASpI:
la semplice apertura di una Partita IVA, in assenza di attività e di reddito, non comporta la perdita dell’indennità.
L’obbligo di comunicazione all’INPS sorge esclusivamente in presenza di attività autonoma effettiva e di redditi concreti. In mancanza di guadagni, non sussistono adempimenti e la prestazione continua a spettare.
Si tratta di un orientamento che rafforza la tutela del lavoratore disoccupato, evitando interpretazioni eccessivamente rigide basate su elementi meramente formali.
Per una corretta gestione della propria posizione è sempre opportuno valutare il caso concreto.
Dott. Domenico Corraro
-Studio Assi & Partners