Il Governo ha approvato nella Legge di Bilancio 2018 il divieto di pagamento degli stipendi in contanti dal 1 luglio 2018, per combattere gli abusi contro i lavoratori, e l’obbligo di pagamento delle retribuzioni tramite bonifico bancario o postale, accredito in c/c o assegno al lavoratore. Non solo, la firma della busta paga non costituisce prova del pagamento dello stipendio. Le sanzioni per chi viola il divieto, anche per gli acconti di stipendio, vanno da 1.000 a 5.000 euro, con possibilità di riduzione a 1.667 euro. Vediamo nel dettaglio:
Dunque dal 1 luglio 2018 il pagamento degli stipendi in contanti è vietato, è obbligatorio il pagamento della retribuzione tramite bonifico bancario o postale o comunque strumenti di pagamento elettronici. L’obbligo del pagamento degli stipendi in contanti vale nei confronti dei seguenti rapporti di lavoro:
-contratto di lavoro a tempo indeterminato;
-contratto di lavoro a tempo determinato;
-contratto di lavoro part-time;
-contratto di apprendistato;
-collaborazione coordinate e continuative;
-lavoro intermittente;
-contratti di lavoro con soci di cooperative;
-qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato.
E’ stata quindi confermata in legge la proposta con primo firmatario l’onorevole Titti Di Salvo (Pd), presentata nel 2013, che appunto mira a combattere il maltrattamento dei lavoratori in termini di stipendi.
Quando la legge parla di divieto di “corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro”, quindi in contanti, estende tale divieto a qualsiasi evento di pagamento della retribuzione al lavoratore, quindi anche gli acconti di stipendio, anche di modesta entità.
Ciò vuol dire che non possibile erogare ai lavoratori, anche con finalità elusiva della norma, neanche un euro di acconto stipendi in contanti dal 1 luglio 2018.
Analogamente, qualsiasi acconto dello stipendio di prassi erogato al lavoratore (pagamento “a giornata”, “a settimana”, ecc.) dovrà essere erogato attraverso strumenti tracciabili, scelti tra quelli elencati sopra (bonifico bancario, strumenti di pagamento elettronici, ecc.). E a nulla varrà l’entità modesta degli stessi.
Come confermato dall’Ispettorato del lavoro nella nota prot. n. 4538 del 22 maggio 2018, “Ai sensi del successivo comma 912, tale obbligo ai applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed infine ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci. Restano espressamente esclusi dal predetto obbligo i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché i rapporti di lavoro domestico”. Sono esclusi da tale obbligo tutti i rapporti che non sono di lavoro subordinato o di collaborazione, quali ad esempio i tirocini formativi (o stage). Gli stagisti possono essere pagati in contanti, o per meglio dire, il datore di lavoro può erogare l’indennità di partecipazione, ossia il compenso previsto per lo stage.
Devono altresì ritenersi esclusi, in quanto non richiamati espressamente dal comma 912 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2018, i compensi derivanti da borse di studi e rapporti autonomi di natura occasionale (le cosiddette prestazioni occasionali ai sensi dell’art. 2222 del codice civile).
Non solo, la legge sempre al comma 912 dell’art. 1 della Legge n. 205 del 27 dicembre 2017, stabilisce anche che “La firma della busta paga apposta dal lavoratore non costituisce prova dell’avvenuto pagamento della retribuzione”.
Quindi la logica conseguenza, anche per la tracciabilità del pagamento delle retribuzioni introdotta in maniera obbligatoria per legge, l’avvenuto pagamento della retribuzione è attestato solo dalla copia del pagamento della retribuzione stessa, quindi copia del bonifico, fotocopia dell’assegno o comunque attestazione bancaria o postale.