L’ art. 4 del D.Lgs. n. 216 del 2023, recante “attuazione del primo modulo di riforma delle imposte sul reddito delle persone fisiche e altre misure in tema di imposte sui redditi” introduce un’agevolazione nei confronti dei datori di lavoro che promuovano un’occupazione stabile con un incremento del numero di lavoratori a tempo indeterminato rispetto all’annualità precedente: la maxi deduzione per le nuove assunzioni effettuate nel 2024, rivolta ai titolari di reddito di impresa e agli esercenti arti e professioni, permette una riduzione fiscale (solo ai fini IRES/IRPEF) ulteriore rispetto all’ordinario, pari al 20% del costo del lavoro incrementata per talune categorie di lavoratori. Il rimettere l’agevolazione in parola alla fiscalità e non più alla riduzione del costo (con sgravi contributivi) ha delle conseguenze chiaramente innovative.

Se da un lato, infatti, il mantenimento del DURC interno o il rispetto di disposizioni specifiche (rispetto ccnl, etc) non sarà più necessario (ma, come vedremo, vi saranno altri paletti da osservare), deve rilevarsi come la manifestazione finanziaria del beneficio in trattazione (leggasi, minore gettito erariale) ci sarà nel 2025, ovvero in fase di dichiarazione del prossimo anno non impattando nella “determinazione dell’acconto delle imposte” come disposto dal comma 7 (infatti la norma chiarisce che nella determinazione dell’acconto delle imposte sui redditi dovuto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023, non si tiene conto delle disposizioni del presente articolo. Nella determinazione dell’acconto per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni del presente articolo).

In un momento temporale nel quale lo scenario agevolativo non è mai stato così «povero» di misure con la fine dello sgravio per le assunzioni a tempo indeterminato degli under 36 che non è stato prorogato (tornando così, per la platea della gioventù, alla mera applicazione del vecchio ma sempre attivo “under 30” di cui alla Legge n. 205/2017), con la fine delle maggiori agevolazioni contributive riferite alle donne di cui all’ art 4 della Legge n. 92/2012 sono decadute (tornando anche qui alla mera riforma Fornero), con le proroghe a singhiozzo della Decontribuzione Sud (al momento prorogata a giugno 2024), la maxi deduzione sembra una delle poche agevolazioni attuabili legata al procedimento assuntivo ‘24.

L’art. 4 comma 1, individua le condizioni essenziali ai fini della fruizione dell’agevolazione fiscale in parola:
– l’agevolazione è rivolta ai titolari di reddito di impresa e gli esercenti arti e professioni. Restano escluse, invece, “le società e gli enti in liquidazione ordinaria, assoggettati a liquidazione giudiziale o agli altri istituti liquidatori relativi alla crisi di impresa” (come riportato dall’ultimo periodo del comma 1, art. 4, D.Lgs. n. 216 del 2023);
– tali soggetti giuridici, devono avere esercitato “l’attività nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni”, nei fatti escludendo le newco o nuove imprese;

– La misura è prevista esclusivamente per le assunzioni stabili operate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.

La nuova super deduzione, nella misura del 120%, relativa al costo del personale assunto a tempo indeterminato nel 2024 si genera a seguito di nuove assunzioni stabili e arriva fino al 130% laddove il nuovo assunto rientra in una delle categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela di cui all’Allegato 1 del DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 2023, n. 216.
Tra le categorie di lavoratori meritevoli di maggiore tutela abbiamo i:
– lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell’articolo 2, numero 99), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni. Appartengono alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati i soggetti che sono privi da almeno 24 mesi di un impiego regolarmente retribuito. Sono altresì “lavoratori molto svantaggiati” i soggetti che, privi da almeno 12 mesi di un impiego regolarmente retribuito, appartengono a una delle categorie previste dalle lettere da b) a g) del numero 1) del Decreto ministeriale 17 Ottobre 2017.
– persone con disabilità;
– donne di qualsiasi età con almeno due figli di età minore di diciotto anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in determinate aree;
– donne vittime di violenza;
– beneficiari di assegno di inclusione, etc.

Il numero dei dipendenti a tempo indeterminato al termine dell’esercizio 2024 deve essere superiore  a quello medio del 2023. Questo, tenendo conto, nel calcolo, di eventuali decrementi in capo a società controllate o collegate o facenti capo al medesimo soggetto.
I contribuenti devono avere alle proprie dipendenze, sempre a fine 2024, un numero di dipendenti complessivo (a tempo indeterminato e determinato) superiore a quello medio del 2023. Per questa condizione non è richiesto di considerare anche i decrementi delle società del gruppo.
Attenzione la nuova assunzione deve comportare l’incremento netto dell’occupazione, rispetto alla media della forza occupata nell’anno precedente l’assunzione, in relazione all’intera organizzazione del datore di lavoro e non rispetto alla singola unità produttiva presso cui si svolge il rapporto di lavoro. L’incremento occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’ art. 2359 del Codice Civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
L’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato dovrà avvenire nel corso del 2024:
a) con l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato, anche part-time, per tutte le qualifiche, ivi compresa quella dirigenziale;
b) con la trasformazione di contratti a tempo determinato in corso;
c) con l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato che, ai sensi dell’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani.

Le aziende potranno dedurre il teorico 20% (o 30%) ulteriore del costo del lavoro dei contratti (ed anche a trasformazioni) a tempo indeterminato effettuati nel 2024 che determinino “incremento occupazionale”,  ed in ogni caso sarà deducibile il solo “costo riferibile” al sopra indicato incremento, pari al “minor importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti e l’incremento complessivo del costo del personale risultante dal conto economico ai sensi dell’articolo 2425”.
….MA FACCIAMO UN ESEMPIO PRATICO:
supponiamo che una SRL assume nuovi dipendenti a tempo indeterminato sostenendo un costo per il 2024 pari a 100.000 euro e che il totale del costo del lavoro nel conto economico del 2024 ecceda quello del 2023 per 150.000 euro. In questo caso la SRL può dedurre in dichiarazione dei redditi, in aggiunta all’intero importo iscritto in bilancio, il 20% del minore importo tra i 150.000 ed i 100.000 euro, dunque 20.000 euro.

Lo Studio Assi resta a disposizione per approfondire l’argomento e valutare attentamente con i propri clienti l’effettiva applicazione del beneficio come sopra esposto.