E’ stata approvata il 28.12.2024 la legge di Bilancio 2025 che introduce diverse novità rilevanti per il mondo del lavoro.

Di seguito vengono analizzate alcune delle novità più signicative:
 1. Cuneo fiscale
a) Viene introdotto un meccanismo di sconto fiscale che sostituisce l’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti del 6% o 7% applicato nel 2024. Le nuove disposizioni prevedono da una parte l’introduzione di un’indennità fiscale per i titolari di reddito complessivo fino a 20.000 euro e dall’altra l’introduzione di una detrazione aggiuntiva per i redditi più elevati. L’indennità, non concorrente alla formazione del reddito, verrà calcolata in percentuale sul reddito di lavoro dipendente, con percentuali decrescenti al crescere del reddito. L’indennità erogata al lavoratore verrà poi recuperata dal sostituto d’imposta in compensazione nel modello F24. Nello specico, la somma sarà pari: • al 7,1% per i redditi da lavoro dipendente non superiori a 8.500 euro; • al 5,3% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 8.500 e 15.000 euro; • al 4,8% per i redditi da lavoro dipendente compresi tra 15.000 euro e 20.000 euro. La detrazione aggiuntiva sarà invece pari: • a 1.000 euro per redditi complessivi tra 20.000 e 32.000 euro; • al prodotto tra 1.000 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 8.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. Da sottolineare che la nuova norma introduce il concetto di Reddito complessivo al ne della determinazione dell’indennità spettante o della detrazione aggiuntiva mentre con l’esonero contributivo il reddito preso a riferimento era solo quello relativo al rapporto di lavoro dipendente.
b) Aliquote IRPEF La legge di bilancio 2025 conferma e rende strutturale anche la revisione delle aliquote IRPEF a tre scaglioni, di seguito riportate: • aliquota del 23% per i redditi fino a 28 mila euro; • aliquota del 35% per quelli superiori a 28 mila euro ma non superiori a 50 mila euro; • aliquota del 43% per i redditi oltre i 50 mila euro. c) Subirà variazioni anche la disciplina delle detrazioni d’imposta, in particolare per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro. A partire dal 2025, sarà introdotto un tetto agli oneri detraibili, calcolato moltiplicando un importo base, decrescente all’aumentare del reddito, per un coefciente determinato dalla composizione del nucleo familiare. Gli importi base saranno pari a 14.000 euro per i redditi tra 75.000 e 100.000 euro e a 8.000 euro per i redditi superiori a 100.000 euro. I coefficienti da moltiplicare per gli importi base variano a seconda della presenza di gli a carico: • 0,50 se non sono presenti figli; • 0,70 in presenza di un figlio; • 0,85 in presenza di due figli; • 1 in presenza di più di due figli o un di un figlio con disabilità. Sono esclusi dalla revisione le spese sanitarie detraibili, gli oneri relativi a prestiti o mutui contratti fino al 31 dicembre 2024 e le spese per il recupero edilizio e la riqualicazione energetica. In fine, sono esclusi dall’applicazione delle detrazioni per familiari a carico i contribuenti non cittadini italiani o di uno Stato UE o aderente all’accordo sullo spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all’estero. Subiranno alcune modiche anche le detrazioni per carichi di famiglia. La detrazione di 950 euro per gli di 21 anni o più si applicherà no al limite di età di 30 anni, fatte salve le ipotesi di gli disabili. La detrazione di 750 euro per altri familiari conviventi verrà invece estesa anche agli ascendenti conviventi con il contribuente.
2. Fringe benefit
La legge di Bilancio conferma per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 l’aumento della soglia di esenzione scale per i fringe benefit da 258,23 euro a: • 2.000 euro a favore dei lavoratori dipendenti con figli scalmente a carico; • 1.000 euro a favore degli altri lavoratori dipendenti. Si precisa che per gli scalmente a carico s’intendono, in base all’articolo 12 del TUIR, i gli con età non superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non eccedente i 4.000 euro e i figli di età superiore a 24 anni titolari di un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro. Non concorrono alla formazione del reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Per i nuovi assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025 con reddito da lavoro dipendente fino a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione, che accettano di trasferire la residenza in un comune di lavoro situato ad oltre 100 chilometri di distanza dal precedente comune di residenza (circostanza attestata dal rilascio da parte del lavoratore di un’autodichiarazione sostitutiva, nella quale va indicato il luogo di residenza nei sei mesi precedenti la data di assunzione), la nuova legge di Bilancio prevede che le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui per i primi due anni dalla data di assunzione. Si precisa che le somme erogate dal datore di lavoro, nel caso appena citato, saranno imponibili ai fini contributivi, rileveranno ai ne della determinazione dell’ISEE e si computeranno ai fini dell’accesso alle prestazioni previdenziali e assistenziali.
 3. Nuovo criterio di determinazione del valore dei veicoli concessi in uso promiscuo Con l’obiettivo di incentivare l’azienda all’acquisto di auto elettriche e plug-in, al fine di favorire la transizione ecologica ed energetica, il Governo ha previsto delle modiche alle modalità di tassazione dei veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. Fino al 2024 il valore dei veicoli immatricolati e concessi dal 1° luglio 2020 variava in base alle emissioni di CO2 dei veicoli stessi. Le novità previste dalla legge di Bilancio stabiliscono un passaggio da un sistema basato sulle emissioni di CO2 a un sistema basato sulla tipologia di alimentazione per i soli veicoli assegnati dall’anno 2025. Rimane immutato il valore assunto dalle tabelle ACI determinato su una percorrenza convenzionale di 15.000 km, al quale andranno applicate le seguenti percentuali: • 10% nelle ipotesi di veicoli a trazione esclusivamente elettrica; • 20% nelle ipotesi di veicoli ibridi plug-in; • 50% nelle ipotesi di veicoli ad alimentazione tradizionale termico o ibrido non plug-in. Va ribadito che tale nuovo sistema riguarda le auto concesse con contratti stipulati a decorrere dal 2025. Pertanto, verosimilmente per le auto concesse entro il 31.12.2024 continuerà ad applicarsi il vecchio regime. 
4. Detassazione premi di produttività
Le legge di Bilancio stabilisce, una proroga fino al 2027 della previsione introdotta dalle precedenti leggi di Bilancio, relativa all’applicazione dell’imposta sostitutiva sui premi di produttività. Viene dunque confermata l’imposta del 5% alle seguenti condizioni: • l’erogazione del premio dev’essere prevista dal contratto aziendale o territoriale; • il valore dei premi non deve eccedere i 3.000 euro lordi; • il reddito da lavoro dipendente nel corso dell’anno 2024 non deve essere superiore a 80.000 euro.
5. Congedo parentale
A tutela della genitorialità, si procede anche con l’anno nuovo con l’intervento sulla disciplina dei congedi parentali. La legge di Bilancio 2023 aveva previsto a favore dei genitori che terminavano il congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022 l’incremento dell’indennità INPS dal 30% all’80% per il primo mese di congedo, non trasferibile all’altro genitore e fino al sesto anno di vita del bambino. La legge di Bilancio 2024 aveva poi previsto l’innalzamento all’80% anche del secondo mese, a condizione che il congedo obbligatorio terminasse dopo il 31 dicembre 2023. La nuova Finanziaria stabilisce l’incremento di un’ulteriore mensilità, per un totale di 3 mesi indennizzati all’80%, a favore dei soli lavoratori che terminano la fruizione del congedo di maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2024.
6. Esonero contributivo mamme lavoratrici
Viene prorogato in misura ridotta l’esonero contributivo in favore delle lavoratrici madri con almeno due figli, con l’estensione anche alle lavoratrici autonome che percepiscono almeno uno dei seguenti redditi: reddito da lavoro autonomo, redditi d’impresa in contabilità ordinaria o semplicata o redditi da partecipazione e che non hanno optato per il regime forfettario. La fruizione di tale misura è riservata: • alle lavoratrici madri con almeno 2 figli e fino al mese del compimento del 10° anno di età del figlio più piccolo; • dal 2027 alle madri con 3 o più figli e fino al mese del compimento del 18° anno di età del figlio più piccolo; Da segnalare che per gli anni 2025-2026 l’esonero non spetta per le lavoratrici che già beneciano dello sgravio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2024. Inoltre, viene introdotta una soglia di reddito ai fini della fruizione, che non deve essere superiore all’importo di 40.000 euro annui. Viene in ogni caso demandata ad un successivo decreto del Ministero del lavoro, da emanarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità di attuazione, in particolar modo la misura dell’esonero e le modalità di riconoscimento dello stesso.
7. Pensione anticipata e previdenza integrativa
È stato inserito nella legge di Bilancio l’emendamento che prevede l’introduzione di modiche signicative per i lavoratori interamente contributivi, ossia quelli che hanno iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995. Tali soggetti infatti avranno la possibilità di accedere alla pensione anticipata a partire dai 64 anni di età, a condizione di aver accumulato almeno 20 anni di contributi, come previsto dalla normativa ordinaria. Tuttavia, la novità principale riguarda la possibilità di utilizzare la rendita della pensione complementare per raggiungere la soglia minima dell’assegno pensionistico, fissata a tre volte l’assegno sociale. Dal 2025, i lavoratori interessati a questo canale di pensionamento dovranno aver accumulato almeno 25 anni di contributi, mentre a partire dal 2030 il requisito aumenterà a 30 anni. Tale nuovo sistema consentirà dunque di cumulare la pensione obbligatoria con quella complementare al fine di ottenere un assegno pensionistico che consenta l’accesso anticipato alla pensione. 8. Nuovo requisito per la NASPI 
Un ulteriore emendamento interviene sulla disciplina della NASpI., al fine di prevenire e limitare quelle situazioni ormai diffuse in cui il lavoratore, a seguito della perdita volontaria del posto di lavoro, si faceva assumere da un altro datore di lavoro e successivamente licenziare per accedere così alla NASPI. Attualmente, per beneficiare dell’indennità è necessario, oltre alla condizione di disoccupazione involontaria, aver versato almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti la perdita involontaria del lavoro. A partire dal 1° gennaio 2025, l’emendamento approvato modica questa disposizione, stabilendo che se il lavoratore si dimette volontariamente da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e nell’arco dei 12 mesi successivi viene assunto da un nuovo datore di lavoro e da questi licenziato, il lavoratore stesso deve poter vantare almeno 13 settimane di contribuzione relativamente all’ultimo 5 rapporto di lavoro. Questa novità mira a prevenire e limitare il fenomeno, ormai diffuso, per cui, in caso di dimissioni, il lavoratore, sfruttando un datore di lavoro compiacente, si fa assumere, e, successivamente licenziare, questo per favorire la disoccupazione involontaria del lavoratore e fargli maturare il diritto di ricevere la NASPI. 9. Decontribuzione Sud 
La legge di Bilancio dà nuova vita anche alla Decontribuzione Sud, con una riduzione dell’esonero dal 30% al 25%, aliquota che sarà ulteriormente abbassata al 15% entro il 2029. La nuova agevolazione sarà dunque così articolata: • 2025: 25% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 145 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2024. • 2026: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2025. • 2027: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 125 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2026. • 2028: 20% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 100 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2027. • 2029: 15% dei contributi previdenziali, con un importo massimo di 75 euro mensili per ciascun lavoratore a tempo indeterminato assunto entro il 31 dicembre 2028. L’incentivo non si applica: ai rapporti di apprendistato; agli enti pubblici economici; agli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici ai sensi della legislazione regionale; agli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione; alle ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche; alle aziende speciali costituite anche in consorzio ai sensi degli articoli 31 e 114 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (di cui al D.lgs. n. 2672000); ai consorzi di bonica; ai consorzi industriali; agli enti morali; agli enti ecclesiastici. Per le aziende no a 250 dipendenti l’esonero è riconosciuto in regime “de minimis” ai sensi del Regolamento UE 2023/2831. Nel caso di datori di lavoro con oltre 250 dipendenti, l’agevolazione è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea. Fino alla decisione, l’agevolazione è sospesa e verrà concessa solo se il datore di lavoro dimostra un incremento nel numero di contratti a tempo indeterminato rispetto all’anno precedente, entro il 31 dicembre. 
10. Incentivo al posticipo del pensionamento
Viene confermato l’incentivo al posticipo del pensionamento di cui all’articolo 1 comma 286 della legge di bilancio 2023 introducendo però due nuovi aspetti: – oltre ai soggetti che hanno maturato i requisiti per accedere a Quota 103 vengono ricompresi anche coloro che maturano entro il 31 dicembre 2025 i requisiti di 42 anni e 10 mesi di anzianità contributiva per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne; – si prevede l’esclusione dall’imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione del lavoratore che viene corrisposta al lavoratore stesso.