I voucher si trasformano e per il 2017 e il 2018 diventano libretti familiari, adatti ai lavoretti domestici, e contratti di prestazione occasionale, per le piccole imprese. Ciascun lavoratore non potrà ricevere compensi superiori a 5mila euro all’anno e non più di 2.500 euro dallo stesso datore di lavoro. A sua volta, l’utilizzatore, ossia il datore di lavoro, non potrà superare la soglia dei 5mila euro di compensi. Per le imprese, la misura minima oraria del compensi non potrà essere inoltre inferiore a 9 euro l’ora, per un massimo di 4 ore di lavoro consecutive con lo stesso datore di lavoro. Nel computo dei 5mila euro per ciascun datore di lavoro, vengono considerate al 75% dell’importo le prestazioni effettuate da titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, disoccupati, giovani fino a 25 anni iscritti a un ciclo di studi, e chi percepisce integrazioni del salario o sostegno al reddito.

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionali da soggetti con cui il datore di lavoro ha o ha avuto da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

In breve, vediamo come funzionano i nuovi voucher.

 

LIBRETTO FAMILIARE

Il libretto familiare per colf, badanti, baby sitter, insegnanti di ripetizione. Ogni titolo di pagamento del libretto famiglia ha un valore nominale di dieci euro per prestazioni di durata non superiore a un’ora, cui si sommano altri due euro per i contributi e l’assicurazione. Il lavoratore ha infatti diritto all’associazione contro la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti, con iscrizione alla gestione separata, e all’associazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, al riposo giornaliero, alle pause e ai riposi settimanali. I compensi percepiti sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e partecipano alla determinazione del reddito necessario per il rinnovo del permesso di soggiorno. Attraverso il libretto famiglia viene erogato il contributo – istituito con la riforma Fornero – per l’acquisto di servizi di babysitting, oppure per pagare gli asili nido pubblici o i privati accreditati.

CONTRATTO DI PRESTAZIONE OCCASIONALE

Per quanto riguarda il nuovo contratto di prestazione occasionale potrà essere utilizzato da micro imprese fino a 5 dipendenti, escluse quelle del settore agricolo, fatto salvo per le prestazioni effettuate da titolari di pensioni di vecchiaia o invalidità, disoccupati, giovani fino a 25 anni iscritti a un ciclo di studi, e chi percepisce integrazioni del salario o sostegno al reddito.

Escluse anche le imprese edilizie e quelle coinvolte nell’esecuzione di appalti di opere o servizi. Il compenso orario minimo è di 9 euro, tranne che per il settore agricolo dove il compenso minimo è pari all’importo della retribuzione oraria del lavoro subordinato individuata dal contratto collettivo. A carico del datore di lavoro la contribuzione alla gestione separata, pari al 33% del compenso è il premio dell’associazione contro infortuni e malattie pari a 3,5 percento.

 

In caso di contratto occasionale il datore di lavoro deve comunicare almeno un’ora prima l’inizio della prestazione. In caso di mancata comunicazione della prestazione c’è una multa da 500 euro a 2.500. Il datore di lavoro ha però tempo fino a tre giorni dopo per comunicare che la prestazione non ha avuto luogo, utilizzando il portale Inps o il contact center. In mancanza della revoca l’Inps provvede a pagare le prestazioni e accreditare i contributi previdenziali e premi assicurativi. L’imprenditore agricolo non potrà usufruire di una singola prestazione per più di 3 giorni.

In caso di superamento, da parte di un datore di lavoro diverso dalla pubblica amministrazione, del limite dei cinquemila euro di importo o di durata della prestazione pari a 280mila ore nell’anno civile, il rapporto si trasforma in un tempo pieno e indeterminato.

 

Le amministrazioni pubbliche possono applicare il contratto occasionale per progetti speciali rivolti a specifiche categorie di soggetti in stato di povertà, di disabilità, di detenzione, tossicodipendenza o fruizione di ammortizzatori sociali, per lo svolgimento di lavori di emergenza legati a calamità o eventi naturali improvvisi, per attività di solidarietà, per l’organizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli.